individuazione dei fondi dominante e servente
Cass. 11.02.2000, n
1516
L'esigenza che nell'atto
costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di
questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica
descrizione del fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i
predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto e siano
quindi determinabili attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo
dominante, quello servente, ed il contenuto dell'assoggettamento di
quest'ultimo all'utilità del primo.
Tale attività interpretativa,
concretandosi in un'indagine sull'effettiva volontà dei contraenti in ordine
all'eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di
fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o
affetta da errori logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica.
Cass. 28.06.2000,
n. 8802
L’esigenza che nell’atto costitutivo di una servitù
siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la
necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo
servente e di quello dominante essendo sufficiente che i predetti elementi
siano comunque desumibili dal contenuto dell’atto.